Il punto su scorte, sanzioni e rischi per chi produce o distribuisce sacchetti non compostabili.
12 settembre 2014 09:46
Il divieto alla commercializzazione dei sacchetti per la spesa monouso in plastica è in vigore dal 2012, ma solo di recente, con la pubblicazione della Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, è stato sbloccato il sistema sanzionatorio. E molti hanno così “scoperto” di essere a rischio di una sanzione che in alcuni casi può arrivare fino a 100mila euro.
In questi giorni in redazione sono arrivare numerose mail e telefonate con richieste di chiarimenti, che - non essendo esperti di diritto - abbiamo girato al Prof. Francesco de Leonardis, Ordinario di Diritto amministrativo e avvocato con studio legale in Roma (Studio DLS specializzato in Diritto amministrativo e Diritto dell'ambiente).
Partiamo proprio dalle sanzioni: sono pienamente in vigore o servono ulteriori atti per attivarle?
Con l’entrata in vigore, il 21 agosto scorso, della legge di conversione (n. 116/2014) del Decreto legge Competitività (n. 91/2014), il Legislatore ha inteso definitivamente sancire l’entrata in vigore delle sanzioni, senza più subordinarla all’adozione di ulteriori norme o decreti.
Con l’art. 11, comma 2-bis è stato eliminato l’inciso, originariamente contenuto nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 2/2012 (recante introduzione delle sanzioni), per cui dette sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione solo "A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non Regolamentare" adottati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.
Oggi, dunque, il suddetto art. 2, comma 4, del d.l. n. 2/2012 risulta così formulato: “la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore (...)".
Stante la formulazione testuale della predetta disposizione, tali sanzioni sono oggi pienamente in vigore, senza che occorrano ulteriori atti.
Chi può comminare le multe e chi, a tutti gli effetti, rischia di più?
All'accertamento delle violazioni provvedono tanto gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (v. art. 13 l. n. 689/1981, richiamato nel suddetto art. 2, comma 4), quanto gli organi di polizia amministrativa, d’ufficio o su denunzia (v. ancora il citato art. 2, comma 4).
Se il trasgressore non provvede, a seguito della contestazione immediata della violazione o della notifica del relativo verbale, al pagamento della sanzione in misura ridotta (su cui si v. art. 16 l. n. 689/1981), il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione presenta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione il rapporto previsto dall’articolo 17 della l. n. 689/1981.
La camera di commercio, se ritiene fondato l'accertamento, adotta l'ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma da pagare in un importo che va da 2.500 euro a 25.000 euro, applicando i criteri di cui all'art. 11 l. n. 689/1981 (gravità della violazione, condizioni economiche del trasgressore etc.). In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (v. sul punto art. 18 l. n. 689/1981).
A rischiare di più sono quei soggetti che commercializzano (anche gratuitamente) quantità ingenti di sacchi per l’asporto merci non conformi alla normativa, oppure sacchi fuori legge il cui valore superi il 20 per cento del fatturato del trasgressore. Tali soggetti andranno infatti incontro a sanzioni sino a 100.000 euro.
I commercianti possono esaurire eventuali scorte in magazzino di sacchetti biodegradabili, ma non compostabili?
La disciplina vigente non prevede alcun regime transitorio che consenta l'ulteriore utilizzo delle scorte di magazzino di sacchetti non conformi alla legge. Se ne desume che l'intenzione del Legislatore è quella di non introdurre alcun regime derogatorio, e appunto transitorio, per tali scorte, anche alla luce del fatto che, indipendentemente dall'entrata in vigore delle sanzioni, il divieto di commercializzare talune tipologie di sacchetti (tra cui quelli monouso non biodegradabili e compostabili) è stato introdotto nell'ordinamento già con il d.l. 25 gennaio 2012, n.2 (convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28). In altre parole, il Legislatore, prima di disporre la definitiva entrata in vigore delle sanzioni con la predetta l. n. 116/2014, ha concesso agli operatori del settore un periodo di tempo pari a più di due anni per conformarsi al suddetto divieto, e esaurire così eventuali scorte di magazzino non conformi alla legge.
Un’azienda che produce sacchetti in plastica non conformi alla norma potrà continuare a farlo senza rischi, a patto di non distribuirli in Italia?
La normativa vigente vieta e sanziona la "commercializzazione" in Italia di talune tipologie di sacchetti per l'asporto merci. Se ne desume, pur nell'indubbia complessità del quesito, che non appare sanzionabile la mera attività di produzione in Italia di tali sacchetti, ove a tale attività non si accompagni quella successiva di "commercializzazione" degli stessi nel nostro territorio. Una indicazione esplicita sul punto è peraltro contenuta nel D.M. 18.3.2013, n. 67447, che fornisce la seguente definizione di "Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione".
Per concludere sul punto, è ragionevole ritenere che non possa essere sanzionato l’operatore che produca in Italia sacchetti non conformi alla predetta normativa, ma destinati ad essere commercializzati in mercati stranieri (fattispecie dell'esportazione), purché gli stessi non vengano appunto offerti o messi a disposizione, anche a titolo gratuito, a soggetti terzi presenti in Italia.
Alcune associazioni minacciano ricorsi al TAR e a Bruxelles non appena le multe inizieranno a fioccare. Ritiene sussistano rischi di lunghi e complessi contenziosì
La possibilità di contenziosi nazionali e europei non può allo stato escludersi, anche se è verosimile ritenere che l'eventuale approvazione della proposta di Direttiva sulla riduzione dei lightweight plastic carrier bags (presentata dalla Commissione in data 4.11.2013, e su cui ha già deliberato in prima lettura l'Assemblea Plenaria del Parlamento europeo in data 16.4.2014), disincentiverebbe la promozione di tali contenziosi.
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