Il Ministero della Salute sottopone a Bruxelles una modifica del DM 21 marzo 1973 per consentire l'uso di rPET anche nelle vaschette.
20 marzo 2013 07:57
Come riferisce Assorimap, associazione italiana dei riciclatori di materie plastiche, il Ministero della Salute sarebbe intenzionato ad ampliare l'ambito di utilizzo di PET riciclato negli imballaggi alimentari, materia disciplinata con il decreto ministeriale 21 marzo 1973 all'articolo 13-ter.
Una prima modifica alla legge - che in linea generale vieta l'utilizzo di plastica riciclata nel packaging a contatto con alimenti - era stata emanata nel maggio 2010, autorizzando l'uso, a determinate condizioni, di PET rigenerato in una percentuale massima del 50% per produrre bottiglie destinate esclusivamente al confezionamento di acqua minerale naturale. A luglio dello scorso anno, l'ambito di applicazione era stato ulteriormente esteso anche alle bevande analcoliche.
Il Ministero della Saluta ha inoltrato nei giorni scorsi alla Commissione Europea, per approvazione come richiesto dalla Direttiva Imballaggi, una bozza di modifica all'articolo (art. 13-ter) del DM 21 marzo 1973, che estende l'utilizzo di rPET anche alle vaschette alimentari e, in generale, a tutte le bottiglie.
"Il progetto - si legge nella notifica - è costituito da due articoli: l'articolo 1, in deroga a quanto stabilito all'articolo 13 del citato D.M. 21 marzo 1973, consente di produrre bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che siano rispettate le specifiche indicate nei commi 1, 2 e 3; stabilisce (comma 4) che le disposizioni nazionali non si applicano a bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) e impone ai produttori che impiegano materia prima plastica riciclata di notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato (comma 5).
L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle Decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del Regolamento (CE) n. 282/2008".
Se da Bruxelles non giungeranno obiezioni nei prossimi 90 giorni, il decreto potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima dell'estate.
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