Respinto il ricorso contro la sanzione da 181,5 milioni di euro per cartello su BR ed ESBR tra il 1996 e il 2002.
9 maggio 2013 06:05
La Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso presentato da ENI sulla multa comminata nel 2006 dalla Commissione per un cartello sulla vendita di gomma butadiene (BR) e gomma stirene-butadiene in emulsione (ESBR), che ha visto coinvolti tredici produttori di gomma sintetica, tra cui Polimeri Europa (oggi Versalis). In quell'occasione, la Commissione Europea aveva inflitto una multa per complessivi 519 milioni di euro per pratiche di cartello portate avanti tra il 1996 e il 2002, tra cui condivisione e fissazione dei listini, patti di non concorrenza e scambi di informazioni sensibili su prezzi, concorrenti e clienti.
Il gruppo italiano dovrà versare una ammenda di 181,5 milioni di euro, già ridotta rispetto alla sentenza originale (272,25 milioni di euro). ENI aveva infatti contestato l'aggravio del 50% della multa per recidiva, ottenendo nel 2011 una sentenza favorevole. Ciò nonostante aveva deciso di impugnare la sentenza; richiesta respinta nei giorni scorsi dalla Corte.
Nella motivazione (sentenza C-508/11P), si legge che, secondo giurisprudenza: "il comportamento di una controllata puo? essere imputato, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, alla societa? controllante in particolare quando, pur avendo personalita? giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla societa? controllante. Nella particolare ipotesi in cui una societa? controllante detenga la totalita? o la quasi totalita? del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa secondo cui la societa? controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata".
Nel caso specifico, sottolinea la Corte: "per tutta la durata dell’infrazione l’ENI ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 99,97% del capitale delle societa? che operavano direttamente nei settori della BR e dell’ESBR (EniChem Elastomeri, EniChem e Versalis). La societa? controllante e la sua controllata formano in questo caso una sola impresa e, di conseguenza, la Commissione puo? infliggere ammende alla societa? controllante senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione".
Per contestare la presunzione di influenza determinante ed effettiva, ENI avrebbe dovuto dimostrare che Versalis (al tempo Polimeri Europa) poteva agire in piena autonomia sul piano operativo e finanziario.
La Corte ha anche respinto l’argomentazione secondo cui, in virtu? della responsabilita? limitata delle societa? di capitali e della personalita? giuridica distinta delle societa?, ENI non sarebbe responsabile per l’infrazione commessa dalle sue controllate. "Come risulta dalla giurisprudenza costante - si legge nella motivazione -, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si fonda su una nozione di impresa riferita ad un’unità economica – quand’anche essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche - che e? tenuta a rispondere delle infrazioni alle regole della concorrenza secondo il principio della responsabilita? personale".
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