Un elenco esaustivo introdotto nel testo di conversione in legge del DL Competitività e ambiente.
1 settembre 2014 13:08
AGGIORNAMENTO (17.11.2014): La conversione in legge del DL 12 settembre 2014, n. 133 (il cosiddetto “sblocca-italia”) ha introdotto novità in merito all’adesione dei produttori di beni a base di polietilene e dei gestori di rifiuti di beni a base di polietilene al consorzio PolieCo. In particolare è stato cancellato il comma 2 dell’articolo 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06). Leggi articolo.
Con la conversione del DL 91/14 (Competitività e Ambiente) nella legge 116/14 dell’8 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, il legislatore ha voluto far chiarezza su cosa si debba intendere per “bene in polietilene” ai fini dell’adesione al Consorzio Polieco e pagamento del relativo contributo ambientale, tema lungamente controverso.
In particolare, viene chiarito che ai fini dell’applicazione dell’art. 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06), per beni in polietilene si intendono i beni “composti interamente da polietilene”, escludendo dal campo di applicazione i manufatti contenenti solo in parte questa poliolefina. Inoltre, in attesa di uno specifico Decreto interministeriale Ambiente - Sviluppo Economico, che sarà aggiornato ogni tre anni, per beni in polietilene si devono intendere esclusivamente: “i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”.
Questo il testo integrale della norma:
"b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 e? sostituito dal seguente:
Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all’emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione”.
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