Il Consorzio spiega perché, a suo parere, le norme sui beni in polietilene previsti dalla legge 116/14 non sono applicabili.
15 settembre 2014 05:41
La legge 116/14 dell’8 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene un articolo che definisce che cosa si deve intendere per per beni in polietilene (esclusivamente quelli “composti interamente da polietilene”); inoltre, in attesa di uno specifico Decreto Ambiente - Sviluppo Economico, riporta un primo elenco dei beni in polietilene ai fini dell’applicazione dell’art. 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06). Leggi il nostro articolo sul tema.
Polieco ha fornito la sua interpretazione della norma, che riportiamo integralmente di seguito.
Decreto competitività e PolieCo: ecco perché nulla cambia.
Poiché a seguito di recenti interventi sia del Governo che del Parlamento su aspetti della disciplina del PolieCo è stata sostituita la versione [già in passato oggetto di modifica] del comma 2 dell’articolo 234 con una nuova versione dello stesso comma - il PolieCo ribadisce come il nuovo comma sia privo dei requisiti minimi per avere alcuna applicabilità nell’ordinamento giuridico italiano; a tacer altro, come le parole inserite nel nuovo testo del comma 2 - quali “composti” direttamente associato ad “interamente” (ed è palese che la composizione presuppone la non unicità), “ridda” (movimento disordinato, agitato e convulso) oltre a “si intendono” (usato per esemplificare il parziale e non per dettagliare l’intero) - rendono il comma in questione [uno dei quattordici dell’articolo 234, di cui tredici restati invariati] inapplicabile.
L’intervento legislativo sul Consorzio, dal punto di vista giuridico, risulta quindi di nessun impatto pratico: non mutando nella forma e nella sostanza l’intero articolo 234 in parola, che consta complessivamente di quattordici commi [di cui tredici commi appunto restano invariati].
Poiché la nuova inapplicabile versione del comma 2, come del resto altri interventi susseguitisi dal 1997 ad oggi, non consente - a chi volesse sottrarsi non tanto agli obblighi consortili, quanto agli obblighi ambientali generare – alcuna scusa per una “sospensione” del principio “chi inquina paga”, continuando il PolieCo ad essere istituzionale garante dal diritto ambientale per i beni ed i rifiuti a base di polietilene in Italia.
Fonte: Polieco
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