12 luglio 2019 08:35
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da PlasticsEurope, l’associazione europea dei produttori europei di materie plastiche, che contestava all’Agenzia chimica europea (Echa) di aver violato il principio di proporzionalità inserendo il bisfenolo A nell’elenco di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione.
Secondo PlasticsEurope, adottando la decisione del 4 gennaio 2017, senza escludere esplicitamente gli usi intermedi dall’iscrizione del Bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate, l’ECHA avrebbe violato le disposizioni del regolamento REACH. L’associazione aveva contestato all’ECHA di aver violato il principio di proporzionalità e di aver commesso un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto di informazioni relative agli usi intermedi del Bisfenolo A.
Secondo i giudici, Il bisfenolo A resta una sostanza estremamente problematica ed è legittima la decisione dell’Autorità europea per le sostanze chimiche (Echa) di inserirla nell’elenco delle candidate al solo utilizzo autorizzato.
Nella sentenza si legge che "una sostanza utilizzata come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata non è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione dell’insieme delle disposizioni del regolamento REACH. Pertanto, una sostanza del genere non è esentata dalla procedura di identificazione prevista da tale regolamento”. Inoltre, si legge nella sentenza: " Il regolamento non osta a che una sostanza possa essere identificata come estremamente problematica, e ciò anche qualora essa sia utilizzata unicamente come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata".
Il Tribunale ha anche precisato che l’ECHA non era in alcun modo obbligata ad inserire nell’elenco delle sostanze candidate un’indicazione esplicita del fatto che l’inclusione del Bisfenolo A in tale elenco non riguardava gli usi intermedi, ricordando che uno degli obiettivi dell’elenco delle sostanze candidate è quello di "fissare obblighi di condivisione di informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all’interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori”.
Il Bisfenolo A (BPA) viene impiegato nella produzione di policarbonato e di resine epossifenoliche, queste ultime utilizzate per rivestire internamente lattine in alluminio e serbatoi per acqua potabile. É anche presente nella carta termica e in alcuni cosmetici. Questa sostanza è stata inserita tra le sostanze chimiche estremamente preoccupanti per la salute (SVHC, Substance of Very High Concern) riportate nell’allegato XVII del regolamento Reach, per le quali sono in vigore restrizioni alla produzione e all’impiego in ambito comunitario.
Leggi anche: Sentenza nella causa T-185/17 PlasticsEurope / ECHA (PDF)
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