2 luglio 2021 16:43
Come noto, il termine per l’entrata in vigore della cd. Plastic Tax, introdotta con L.160 2019 (legge di bilancio per il 2020), su impulso della direttiva 2019/904, è stato ulteriormente postergato al 1 gennaio 2022.
Se da un lato l’imposta, conformemente ai dettami della direttiva, andrà a disincentivare la produzione ed il consumo di materiali plastici costituiti da polimeri di origine sintetica con un unico ciclo di vita, denominati MACSI (MAnufatti Con Singolo Impiego), spingendo invece verso materiali riciclabili o compostabili, d’altro canto tale imposta, per come è stata ideata (dal legislatore nazionale, la direttiva non fa cenno all’introduzione di imposte ma indica solo l’obiettivo) rischia di dare la stura ad un nuovo filone di grande evasione e distorsione del mercato, il tutto a danno degli operatori del settore.
Occorre infatti pensare che l’imposta deve essere dichiarata e versata solo dal produttore nazionale, ovvero dall’importatore o dal primo cessionario nazionale (se i MACSI vengono acquistati da paese UE), ed è salvo il diritto al rimborso in caso di esportazione, anche infra UE.
Questo meccanismo di funzionamento, analogo all’IVA almeno sotto il profilo della territorialità dell’imposta ed il suo valore, pari a 450 euro a tonnellata di MACSI (tra il 30% e il 50% del prezzo di mercato attuale) comporterà certamente un consistente aggravio dei prezzi e renderà estremamente profittevole il mercato per gli operatori fraudolenti attraverso il noto meccanismo delle frodi carosello, in considerazione che tra IVA e plastic tax avranno un margine di oltre il 50% di profitto e potranno irrompere nel mercato con prezzi stracciati rispetto alla concorrenza sana.
Peraltro, nonostante i poteri, attribuiti agli organismi di controllo, con rimando all’art.18 del testo unico accise, notoriamente particolarmente invasivi in caso di reati (“procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico” art.18 co.3 lett.d D.Lgs 504/1995), l’apparato a contrasto delle frodi sarà invece monco dal momento che non si possono commettere reati in ordine all’evasione della plastic tax, non essendo appunto previsti dalla l.160 del 2019 né configurabili ai sensi del D.Lgs 74/2000 (che contempla solo le Imposte Dirette e l’IVA).
Nessun problema investigativo laddove venga evasa anche l’IVA ma se venisse evasa solo la plastic tax sarebbe davvero un’impresa disperata avviare un’indagine su un meccanismo di frode carosello solo con i poteri amministrativi. Si auspicano dei correttivi sul punto.
Avv. Daniele Terranova
Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
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