I sacchetti in plastica con additivo ECM non possono essere pubblicizzati come biodegradabili e compostabili.
21 gennaio 2011 08:13
AGGIORNAMENTO - In una nota stampa Italcom annuncia per la prossima settimana una campagna di informazione, ritenendo "completamente stravolte e strumentalizzate" le informazioni riportate da alcuni organi di stampa. La società sottolinea infatti che: "I prodotti ECM sono biodegradabili in termini e percentuali variabili come confermato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, mentre non ne risulta ancora dimostrata la completa compostabilità".
In piena guerra dei sacchetti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato il 22 dicembre scorso per pubblicità ingannevole alcune aziende che con modalità diverse vantavano come completamente biodegradabili e compostabili manufatti e sacchetti per la spesa in polietilene additivati con ECM Masterbatch Pellet, un prodotto della statunitense ECM BioFilms che induce la biodegradazione del polimero senza però rientrare nei tempi fissati dalle norme tecniche UNI EN 13432 e UNI EN 14995 (biodegradazione del 90% del materiale entro 180 giorni).
Il procedimento era stato avviato dall'autorità antitrust in base a due segnalazioni inoltrate tra il 2009 e il 2010 da Novamont e Legambiente.
Sanzionate tre aziende. Condannate per pubblicità ingannevole sono tre aziende: Italcom e Arcopolimeri, che commercializzano l'additivo, dovranno pagare una multa rispettivamente di 40mila e 20mila euro; Ideal Plastik, in qualità di produttrice di sacchetti, ha ricevuto un'ammenda di 20mila euro. I messaggi pubblicitari erano stati diffusi attraverso il sito Internet di Italcom, una circolare pubblicitaria (Arcopolimeri) e direttamente sui sacchetti per la spesa (Ideal Plastik). Alla base della segnalazione anche alcuni messaggi e tabelle comparative volti a dimostrare la superiorità dell'additivo nei confronti del biopolimero Mater-bi di Novamont.
Data la complessità della materia rimandiamo i lettori alla sentenza integrale, pubblicata online sul sito dell'AGCM (www.agcm.it - Provvedimento n. 21942 pubblicato sul Bollettino 51/2010 ),dove sono presenti le motivazioni e le memorie difensive presentate dalle tre aziende.
Chiesto un parere all'ISS. In estrema sintesi, la decisione dell'Autorità è stata presa dopo aver chiesto un parere tecnico all’Istituto Superiore di Sanità, che pur rilevando la complessità nel definire in modo univoco la biodegradabilità di un materiale in termini semantici e di estensioni temporali, si rifà agli standard tecnici fissati a livello internazionale: oltre alla UNI EN 13432, relativa ai soli imballaggi, alla UNI EN 14955 relativa alle materie plastiche, anche alla ISO 17088 “Specification for compostable plastics”, equivalenti dal punto di vista del contenuto tecnico.
Cosa vuol dire compostabile? Nella sua memoria, l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che bisogna effettuare una netta distinzione tra le definizioni “biodegradabile”, “compostabile”, “compostabile in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali”. In particolare, per “plastica biodegradabile” si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada ovunque come un qualsiasi materiale organico naturale; per “plastica compostabile” si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada un pò più velocemente e in condizioni controllate, ma senza l'impiego di alte temperature; per “compostabile in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali” si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada molto velocemente in condizioni specifiche e in strutture atte ad aumentare la velocità della degradazione.
Tempi brevi o è inutile. L’ISS ritiene che la biodegradazione delle plastiche è utile quando la velocità di smaltimento mediante biodegradazione è sufficientemente veloce e risulta corrispondente alla velocità di generazione dei rifiuti plastici. “Una bassa velocità di biodegradazione rispetto alla corrispondente velocità di produzione dei rifiuti plastici comporta l'accumulo degli stessi e rende la biodegradazione inutile da un punto di vista sociale”. “Per questo motivo – si legge nel documento -, eventuali dichiarazioni di biodegradabilità associate a manufatti plastici devono fare riferimento a standard che definiscano il termine, le condizioni e anche i tempi, all'interno di un contesto di recupero del rifiuto plastico. In mancanza di standard, il concetto di biodegradabilità non soltanto è aleatorio, ma fondamentalmente fuorviante”.
Riferimento alle norme tecniche europee. Per quanto attiene al caso in questione, pur affermando la necessità di mantenere distinti i concetti di “biodegradabilità” e “compostabilità”, l'ISS ritiene che le materie plastiche additivate con ECM non siano compatibili con il processo di compostaggio in quanto “non subiscono idoneo fenomeno di disintegrazione, come richiede la norma UNI EN 13432. Per quanto riguarda la biodegradabilità dei manufatti additivati con ECM, essi risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del tipo di polimero di base, ma in tempi piuttosto lunghi”.
Le ragioni della difesa. Italcom, in una memoria difensiva, afferma che da un punto di vista puramente scientifico, non è corretto sostenere che la definizione di “biodegradabilità” e di “compostabilità” siano quelle previste dalla norma EN 13432 e che tale norma nulla ha a che vedere con la ISO 14855, poiché la EN 13432 non ha alcun valore normativo né è obbligatoria. Secondo la società, i prodotti additivati con ECM sono biodegradabili ed il processo di biodegradazione, una volta iniziato, prosegue fino al suo completamento, ossia con il raggiungimento dell'integrale biodegradazione.
Le motivazioni della sentenza. Nel comminare le sanzioni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che: "i messaggi pubblicitari in esame risultano ingannevoli in quanto privi delle specificazioni necessarie in merito alle effettive caratteristiche delle proprietà di biodegradabilità delle materie plastiche indotte dall’utilizzo dell’additivo ECM". In particolare, si legge nella sentenza: "I messaggi di Italcom sul proprio sito, la circolare pubblicitaria diffusa dalla società Arcopolimeri, e le scritte apposte sui sacchetti di plastica venduti dalla società Ideal Plastik risultano ingannevoli, in quanto l’affermazione di biodegradabilità, se da un lato è ripetutamente enfatizzata (“completamente biodegradabile”), dall’altro non risulta adeguatamente qualificata; ed invero, dati i tempi lunghi per la biodegradazione del materiale plastico additivato con l’ECM, il termine “biodegradabile” è idoneo a far ritenere ai produttori di materie plastiche ed indirettamente agli acquirenti di manufatti trattati con ECM che gli stessi abbiano un impatto ambientale ridotto in ragione della completezza e rapidità della biodegradazione degli stessi".
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