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Il
TAR del Lazio, con sentenza
8985/2021 del
27 luglio 2021 (in allegato), ha respinto - seppur non in toto - il
ricorso avanzato da
PolieCo sul Decreto di riconoscimento del consorzio alternativo
Ecopolietilene, adottato nel giugno 2020 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella parte in cui non stabilisce la
percentuale minima di riciclo a carico del sistema alternativo e nella parte in cui non stabilisce l'
entità del
contributo ambientale (a regime) a carico dei partecipanti.
PolieCo ritiene infatti
illegittimo che, mentre le imprese consorziate devono impegnarsi perché ogni anno venga raggiunta la percentuale minima di riciclo stabilita dal DM 15 luglio 1998, le imprese consorziate ad Ecopolietilene non sarebbero tenute a raggiungere alcun obiettivo minimo di riciclo.
Nella
sentenza, i giudici del TAR hanno
respinto la
prima motivazione del ricorso sottolineando l’idoneità di Ecopolietilene a raggiungere gli obiettivi minimi di riciclo - sebbene non esplicitati - da parametrare al quantitativo dei beni immessi al consumo dai propri consorziati, riconoscendo altresì che il sistema alternativo si pone obiettivi molto più ambiziosi di quelli minimi.
![logo Ecopolietilene](https://www.polimerica.it/public/immagini/2020%20aziende/ecopolietilene.jpg)
In merito alla omessa determinazione, a regime, del contributo ambientale di riciclaggio a carico delle imprese aderenti ad Ecopolietilene, il TAR ha invece
accolto parzialmente il ricorso di PolieCo nella parte in cui non è stata prevista l’applicazione “delle medesime modalità di calcolo del contributo applicate da PolieCo "anche per le annualità successive" oltre la prima.
"In attesa delle determinazioni del Ministero della Transizione Ecologica, con cui sono già state avviate interlocuzioni, nonché della emanazione, da parte dello stesso Ministero del decreto di cui all’art. 234, comma 13, D.Lgs. 152/2006,
Ecopolietilene continuerà ad
applicare il medesimo
contributo ambientale previsto dal Decreto di riconoscimento per il primo anno di operatività", commenta Ecopolietilene in una nota, confermando che proseguirà nelle proprie attività di gestione dei rifiuti di beni in polietilene.
[richiesta di rettifica]. PolieCo ci ha chiesto di modificare il testo del sottotitolo "per non indurre il lettore in tentazione", sottolineando che il ricorso non è stato "respinto parzialmente", ma "accolto parzialmente". Ne prendiamo atto, ma riteniamo che la sostanza - come riportato nel testo dell'articolo, dove utilizziamo indifferentemente entrambe le accezioni - non cambi. Dei due punti del ricorso, uno è stato respinto, l'altro accolto. Il riconoscimento del Consorzio Ecopolietilene, per altro, è confermato. Decida il lettore come interpretare la sentenza, scaricabile in allegato.
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