lunedì 11 gennaio 2021
Nonostante l’etichettatura sia da sempre uno strumento fondamentale per informare un consumatore o un utilizzatore di un prodotto, un alimento o una sostanza chimica, i numerosi nuovi requisiti per i monouso in plastica avranno un considerevole impatto in termini di adeguamento industriale e comunicazione al mercato.
Al fine di soddisfare le specifiche di marcatura previste dalla Direttiva (UE) 2019/904 con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 proprio in prossimità della scadenza di questo difficile 2020 e che entra ufficialmente in vigore il 7 gennaio 2021.
In particolare vengono definite le nuove specifiche di marcatura armonizzata per alcuni prodotti in plastica monouso in vigore dal 3 luglio 2021, al fine di ridurne l’impatto sull’ambiente e promuovere la corretta gestione dei relativi rifiuti, ovvero:
- Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
- Prodotti per tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
-Tazze per bevande.
L’articolo 7 della direttiva 904/2019 impone di apporre “sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili” con lo scopo di comunicare le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
A seconda delle categorie di prodotto la nuova marcatura per i prodotti monouso in plastica va apposta sull’imballaggio oppure direttamente sull’articolo.
Per assorbenti, salviette umidificate, prodotti per tabacco con/e filtri si prevede che la marcatura venga apposta sull’imballaggio e in particolare con le segnaletiche riportate in figura 1, 2 e 3. Per tazze per bevande invece la segnaletica deve essere riportata direttamente sul prodotto (per tazze e bicchieri siano immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 si potrà apporre un adesivo) ma qui il legislatore fa una ulteriore distinzione.
Il regolamento prevede un marchio per i prodotti fabbricati parzialmente in plastica come nella figura 4 mentre quelli prodotti interamente in plastica devono recare la marcatura stampata o quella incisa/in rilievo come raffigurato nella 5 e 6.
Per ognuna delle categorie il regolamento 2051/2020 definisce negli allegati le Specifiche armonizzate di marcatura cioè forma, dimensioni, colori e ubicazione delle marcature obbligatorie.
Essendo un regolamento è direttamente applicabile senza necessità di attendere decreto attuativo e quindi… Buon Lavoro!