Emendato in Senato il comma 19 dell'art. 24 del DL Sviluppo che anticipava al 1 gennaio 2013 le sanzioni ai sacchetti non biodegradabili e compostabili.
6 dicembre 2012 10:06
E' passato oggi al Senato con voto di fiducia il maxiemendamento del governo, sostituivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto legge n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, in scadenza il 18 dicembre. Su 167 votanti, i favorevoli sono stati 127, 17 i contrari 17 e 23 gli astenuti.
Per quanto concerne gli shopper, è stato emendato il comma 19 dell'art. 34, che anticipava al 1 gennaio 2013 l'entrata in vigore delle sanzioni alla commercializzazione di sacchetti per la spesa non biodegradabili e compostabili, o riutilizzabili.
Al posto del comma 34, il Senato ha votato il seguente:
"30. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28»".
In sostanza, secondo il nuovo comma (che, ricordiamo, deve ancora passare alla Camera in seconda lettura), le multe entreranno in vigore passati sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto dalla Legge 2/2012, che all'articolo 2, comma 2 recita: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Tutto rimandato a data da destinarsi, quindi, sempre che un'ulteriore modifica al testo non intervenga nel corso del passaggio del DL di conversione alla Camera.
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