30 dicembre 2024 08:45
Entra in vigore a gennaio l’aggiornamento del regolamento per il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR), strumento volto a garantire la sicurezza e ridurre i rischi per l'ambiente, le persone e le infrastrutture, uniformando le normative tra i paesi firmatari.
Le principali novità tengono conto delle innovazioni tecniche introdotte nel trasporto negli ultimi due anni.
Anche per questa revisione, è previsto un periodo di applicazione transitorio di sei mesi, fino al primo luglio 2025.
DOCUMENTO DI TRASPORTO. Sono state apportate modifiche alla dicitura corretta del documento di trasporto ADR. Le modifiche puntano a una maggiore chiarezza e precisione nella compilazione del documento di trasporto, riducendo il rischio di errori e garantendo la corretta identificazione delle merci pericolose trasportate.
I documenti devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell'automezzo che sta trasportando la merce.
Per i rifiuti ospedalieri o medicali (UN 3291) è consentito riportare nel documento la stima delle quantità, mentre per il trasporto di rifiuti in imballaggi interni diversi nello stesso imballaggio esterno, va inserita la dicitura "Trasporto secondo il 4.1.1.5.3" e non è necessario aggiungere il nome tecnico come previsto dalla disposizione speciale 2748.
DISPOSIZIONI TECNICHE. ADR 2025 introduce alcune novità rilevanti nelle disposizioni tecniche. Per le cisterne che trasportano liquidi a temperature superiori ai 50°C sono state introdotte disposizioni specifiche sul grado di riempimento e sono state aggiornate le norme tecniche EN e ISO di riferimento per la costruzione e il controllo dei serbatoi. I cassoni scarrabili vengono equiparati ai container ai fini della placcatura e hanno l’obbligo di etichettatura su tutti e quattro i lati. Per i rifiuti in imballaggi misti, il paragrafo 4.1.1.5.3 definisce le modalità di imballaggio consentite per i rifiuti costituiti da contenitori interni di diverse misure e materiali e ci sono nuove disposizioni per l'identificazione sul documento di trasporto secondo il paragrafo 5.4.1.1.3.3.
Novità in arrivo anche per i veicoli elettrici, a batterie e alimentati con idrogeno. I primi possono essere approvati per il trasporto di sostanze infiammabili (veicoli FL) e tale autorizzazione è estesa anche ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno e con motore a combustione interna a idrogeno. Però ci sono nuove misure di sicurezza, soprattutto per la prevenzione degli incendi.
BATTERIE AGLI IONI DI SODIO. Un'importante novità riguarda le batterie agli ioni di sodio, nonché i dispositivi e i veicoli alimentati da esse. Le batterie agli ioni di sodio rappresentano un'alternativa promettente a quelle agli ioni di litio, offrendo vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, costi e sicurezza. L'ADR 2025 introduce specifiche disposizioni per il trasporto di queste batterie. Nell’aggiornamento, queste batterie sono classificate in diverse categorie: UN 3551: pile e batterie agli ioni di sodio con elettrolita organico, dove nessuno dei due elettrodi contiene sodio metallico; UN 3552: pile e batterie agli ioni di sodio installate in o imballate con apparecchiature; UN 2795: batterie agli ioni di sodio con elettrolita alcalino acquoso; UN 3292: batterie contenenti sodio metallico o leghe di sodio.
La disposizione speciale 400 stabilisce che le batterie agli ioni di sodio non sono soggette ad altre disposizioni ADR se sono cortocircuitate in modo da non contenere energia elettrica e se il cortocircuito è facilmente verificabile (es. barra conduttrice tra i terminali). Per le pile agli ioni di sodio singole, l'energia nominale non deve superare i 20 Wh per essere esenti da alcune prescrizioni ADR. Per il resto, le batterie agli ioni di sodio sono soggette a disposizioni simili a quelle delle batterie al litio, inclusi l'utilizzo dell'etichetta di pericolo 9A, i marchi specifici per batterie prescritti al 5.2.1.9 e le disposizioni speciali del capitolo 3.31.
QUANTITÀ MASSIME AMMESSE. Seguendo la stessa logica delle precedenti edizioni del Regolamento, rimangono invariate le quantità della classe 1 (materie e oggetti esplosivi). Per questioni legate al sistema, le materie della classe 5.1 del gruppo d'imballaggio III assegnate alla categoria di trasporto 3, con quantità massima ammessa 100, sono spostate nell'ultimo gruppo avente quantità massima ammessa 300. Questa modifica mira a semplificare la classificazione e il trasporto di tali materie, riducendo la complessità delle tabelle e garantendo la coerenza con le altre disposizioni dell'ADR.
NUOVI NUMERI ONU. Nella tabella A del Regolamento sono stati introdotti undici nuovi numeri ONU, che identificano nuove sostanze e materiali pericolosi recentemente classificati e regolamentati. Ciò garantisce che il trasporto di queste nuove sostanze venga effettuato in modo sicuro e conforme alle normative internazionali. Sei nuovi numeri riguardano le batterie agli ioni di sodio (nella Classe 9), gli altri sono: UN 0514 per dispositivi a dispersione per estinzione incendi (Classe 1); UN 3553 per disilano (Classe 2); UN 3555 per sale sodico di trifluorometiltetrazolo in acetone (Classe 3); UN 3560 per soluzioni di idrossido di tetrametilammonio (Classe 6.1); UN 3554 per gallio in manufatti (Classe 8).
Fino al 31 dicembre 2026 le materie assegnate al numero ONU 3560 possono essere trasportate alle condizioni del numero ONU 1835 (1.6.1.55). Questa misura transitoria consente agli operatori del settore di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni per il trasporto di queste materie, garantendo la continuità delle operazioni e la sicurezza dei trasporti.
Fonte: Trasporto Europa
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