1 settembre 2016 07:08
Cambiano le norme europee su materiali e manufatti in materiale plastico a contatto con alimenti. Il 25 agosto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L 230) il nuovo Regolamento UE N. 1416/2016, sesto emendamento al regolamento UE N. 10/2011.
Come segnala Federazione Gomma Plastica sul proprio sito, il regolamento introduce novità sui metodi di valutazione e nuovi limiti di migrazione specifica per l’alluminio e lo zinco, oltre ad individuare nuovi simulanti per le classi 04.01 (frutta, fresca o refrigerata) e 04.04 (Ortaggi, freschi o refrigerati).
TERMINI. l nuovo regolamento UE N. 1416/2016 entra in vigore il 14 settembre 2016, ma i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento UE N. 10/2011 potranno essere immessi sul mercato fino al 14 settembre 2017 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte. Le nuove disposizioni particolari relative ai limiti di migrazione si applicano invece a decorrere dal 14 settembre 2018.
COSA CAMBIA. Queste le principali novità introdotte dal regolamento:
- cancellazione della possibilità di poter esprimere i valori di migrazione in mg/dm2 per le chiusure (Art. 17 par. 3 lettera a);
- inserimento nella ‘positive list' di 14 sostanze;
- inserimento di un limite di migrazione specifica di 50 mg/kg (50 ppm) per la frazione oligomerica presente in talune sostanze inserite dal regolamento in lista positiva;
- inserimento di un limite di migrazione specifica di 1 mg/kg (1 ppm) per l’alluminio (Allegato II);
- abbassamento del valore di migrazione specifica per lo zinco da 25 mg/kg a 5 mg/kg (5 ppm) (Allegato II);
- precisazioni sul tipo di simulante D (D1 o D2) per le sostanze elencate nella tabella I dell’annesso I;
- ridefinizione delle famiglie di alimenti 04.01 (frutta intera, fresca e refrigerata, non pelata) e 04.04 (ortaggi interi, freschi e refrigerati, non pelati) con introduzione delle prove di migrazione e utilizzo del simulante E
- aggiornamento del punto 5 della dichiarazione di conformità (in Allegato IV) con richiamo agli articoli di riferimento del Regolamento CE 1935/2004;
- ridefinizione del capitolo 2.1.3 dell’allegato V e aggiornamento della tabella 2 dell’annesso V riportante le temperature di contatto per le prove di migrazione specifica.
Fonte: Federazione Gomma Plastica
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