L'associazione dei trasformatori chiedeva la sospensione del bando. Il testo dell'Ordinanza. Chialchia: "Premesse sbagliate".
25 febbraio 2011 07:53
I giudici della III sezione ter del TAR del Lazio hanno respinto la richiesta con cui Unionplast e quattro aziende produttrici di shopper chiedevano la sospensione del divieto alla commercializzazione dei sacchetti non biodegradbili come previsto dalla legge 296/06 entrata in vigore "per mancanza di proroga" il 1° gennaio 2011.
Il TAR era stato chiamato in causa dall'associazione dei produttori di sacchetti in plastica, Unionplast, che ritenendo inefficace la legge 296/06 ha presentato un ricorso contro il comunicato stampa diffuso il 30 dicembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente e da quello dell Sviluppo economico, chiedendo la sospensione del provvedimento e il risarcimento dei danni causati ai produttori di sacchetti. Nel comunicato intitolato "Precisazioni sul divieto di commercializzazione delle buste di plastica in vigore dal 1° gennaio 2011", si fornivano alcune indicazioni al mercato, tra cui l'autorizzazione a smaltire le scorte in giacenza presso i punti vendita, ma esclusivamente mediante cessione gratuita ai consumatori.
Perché è stato bocciato. Il Tar ha ritenuto che non sussistano i presupposti per accogliere le richieste dei ricorrenti "anche in considerazione del fatto che all'applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione e che il danno lamentato ha consistenza meramente patrimoniale, come tale suscettibile di integrale ristoro nella opportuna sede del merito", si legge nell'ordinanza.
Unionplast non è d'accordo. "Nell'ordinanza si legge che il programma sperimentale previsto dalla Finanziaria per il 2007 è stato adottato. Se così è stato noi non ce ne siamo accorti - commenta il direttore di Unionplast Enrico Chialchia - Il programma, come prevede la stessa legge, doveva essere definito attraverso un decreto ministeriale concertato che, in realtà, non è mai stato emanato". E aggiunge: "Non si tratta di interpretazione di norme, ma di fatti; di una circostanza che doveva essere accertata: l’esistenza o meno del decreto, l’attuazione o meno del programma". Secondo Chialchia, la decisione dei giudici parte quindi da premesse non corrette. "Inoltre - aggiunge il direttore di Unionplast -, nell'ordinanza non viene nemmeno accennato il tema centrale della mancata notifica alla Commissione Europea, aspetto sul quale la giurisprudenza comunitaria e nazionale è concorde nell'affermare l’inapplicabilità di una legge che introduce divieti, se questa non viene prima notificata a Bruxelles".
Ora si guarda all'Europa. La decisione del TAR gela le speranze dei produttori di sacchetti, duramente colpiti dal divieto. Le aziende lamentano di non poter lavorare in quanto non vi sarebbe sufficiente disponibilità di biopolimeri, mentre nei magazzini sono stoccati semilavorati e prodotti finiti non commercializzabili. Si attende ora l'intervento di Bruxelles, che potrebbe bocciare il divieto in quanto contrario alla direttiva sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, ma i tempi potrebbero non essere brevi.
Prestigiacomo: "Stiamo lavorando per superare l'incompatibilità con la normativa europea". La decisione del TAR è stata accolta con favore dal Ministro Prestigiacomo: "Conferma anche sotto il profilo giuridico la legittimità della scelta del Governo - ha commentato -. Una scelta che è stata ben recepita e accettata dall’opinione pubblica italiana che ha mostrato una forte sensibilità ambientale e la disponibilità a modificare le proprie abitudini per migliorare il bilancio ecologico del nostro paese". La Prestigiacomo ha quindi dichiarato che il Ministero è impegnato a superare, d’intesa con l'Unione Europea, "le questioni tecnico-giuridiche sulla compatibilità del provvedimento con la normativa europea”.
{slide=IL TESTO DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO (00740/2011 del 25/02/2011)}
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2011, proposto da: Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche (Unionplast), De.mi.plast di Mion Giannina, Soc. di Leo Packaging S.r.l., Soc. Lavorazione Plastica S.r.l., Soc. Sipa Management S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. ti Luciano Butti, Federico Peres e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Barberini,12;
contro
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum, Associazione Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Mariadolores Furlanetto e Massimo Iannetti, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, v. A. Vivaldi, n. 15;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del 30 dicembre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante precisazioni in merito al divieto di commercializzazione delle buste di plastica in vigore dal 01 gennaio 2011;
- del provvedimento, reso noto con comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 30 dicembre 2010;
di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuti, ivi compresa l’ulteriore prescrizione resa nota dal Ministero dello sviluppo economico, a mezzo proprio addetto stampa, il 3 gennaio 2011 con cui si precisa che “Forma, dimensioni e spessore non contano, il bando all’utilizzo di buste e sacchetti vale per tutte le categorie”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle Amministrazioni centrali intimate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Legambiente Onlus;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1129 e 1130 dell’art. 1, commi della legge n. 296/2006, sin dal 2007 è stato avviato il programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili, ed è stato individuato, decorrere dal 1° gennaio 2011, il definitivo divieto della detta commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
RILEVATO che le note impugnate hanno consistenza di meri comunicati con valenza ricognitiva della decorrenza del divieto di commercializzazione previsto inequivocabilmente dalla legge;
RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare, anche in considerazione del fatto che all’applicazione della norma non sono connesse sanzioni per il caso della violazione e che il danno lamentato ha consistenza meramente patrimoniale, come tale suscettibile di integrale ristoro nella opportuna sede del merito;
RITENUTO di compensare le spese di lite in tale fase, attesa la peculiarità della fattispecie trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter - RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/02/2011
IL SEGRETARIO{/slide}
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