17 aprile 2019 07:23
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il 10 aprile scorso una circolare (n.8/E) che chiarisce alcuni punti della Legge di bilancio 2019 (145/2018), tra i quali il credito d’imposta per gli acquisti di prodotti in plastica riciclata, o imballaggi compostabili o riciclati (commi da 73 a 77).
Il credito d'imposta del 36% viene riconosciuto negli anni 2019 e 2020 sulle spese sostenute dalle imprese per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
La definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è stata rimessa ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze; decreto che doveva essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 e che fino ad oggi non è stato ancora pubblicato.
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’annualità del relativo riconoscimento e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, non è rilevante ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi inerenti al reddito d’impresa, per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Vedi anche: Circolare n.8/E (PDF)
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