L'associazione ritiene sufficiente una quantità di plastica post-consumo del 10% o del 30%, indipendentemente dallo spessore.
18 aprile 2012 06:23
Il sospetto che la Legge 28/12 potesse avere più di un'interpretazione, lo avevamo espresso fin dall'inizio, in ragione della sovrapposizione confusa di emendamenti e modifiche inserite nel corso dell'iter di conversione del DL Ambiente nel suo passaggio tra Camera e Senato.
Ad evidenziare le ambiguità del provvedimento è Federazione Gomma Plastica, che in una circolare tecnica inviata nei giorni scorsi agli associati Unioplast - trasformatori di materie plastiche tra cui anche produttori di shopper - sposa un'interpetazione più ampia riguardo l'uso dei materiali riciclati, appoggiandosi a un parere legale richiesto all'indomani della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo la Federazione, le tipologie di sacchi commercializzabili a partire dal 25 marzo scorso sono tre: sacchetti ottenuti impiegando polimeri biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI 13432; sacchi riutilizzabili con spessori minimi variabili da 60 a 200 micron; shopper prodotti con plastica riciclata post-consumo, in percentuale variabile da 10 al 30%, a seconda se destinati ad altri usi o ad impieghi alimentari, in ogni caso indipendentemente dal loro spessore o dalla tipologia del sacco. In altre parole, sarebbe sufficiente il mero rispetto del terzo comma della legge, non necessariamente riferito ai soli sacchetti riutilizzabili.
"Quanto all’espressione 'per uso alimentare' contenuta nell’articolato - dettaglia la circolare - si precisa che i chiarimenti per le vie brevi ottenuti dai Ministeri competenti porterebbero a considerare tale espressione riferita al canale distributivo del sacchetto (canale food) e non quindi al contatto diretto con alimenti".
{slide=Testo della Circolare Unionplast}
SHOPPER: LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28/12"
La legge 24 marzo 2012 n. 28 (G.U. 24.03.2012 n. 71), a conversione del d.l. n. 2/2012, individua, all’art. 2, le categorie di sacchetti commercializzabili in ambito nazionale.
Il succitato provvedimento e? entrato in vigore il 25 marzo 2012.
Elenchiamo di seguito le sole tipologie di sacchi per l’asporto merci commercializzabili da tale data:
- Sacchi ottenuti impiegando polimeri biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI 13432;
- Sacchi “riutilizzabili” - ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma UNI 13432 - con maniglia esterna e spessore superiore a 200 micron, se destinati all’uso alimentare, e 100 micron, se destinati ad altro uso;
- sacchi “riutilizzabili” – ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma UNI 13432 -con maniglia interna e spessore superiore a 100 micron, se destinati all’uso alimentare, e 60 micron, se destinati ad altro uso;
-sacchi ottenuti impiegando plastiche da riciclo post consumo, senza vincoli di spessori e di maniglia, aventi un contenuto di materiale plastico riciclato nella percentuale di non meno del 30% per quelli ad uso alimentare, 10% se destinati ad altri usi.
Riassumendo, la Legge 28/12 prevede pertanto tre famiglie di sacchetti commercializzabili:
1. sacchi biodegradabili compostabili;
2. sacchi riutilizzabili con spessori minimi variabili da 60 a 200 micron;
3. sacchi in plastica riciclata post consumo in % minima variabile da 10 al 30%.
Quanto all’espressione “per uso alimentare” contenuta nell’articolato, si precisa che i chiarimenti per le vie brevi ottenuti dai Ministeri competenti porterebbero a considerare tale espressione riferita al canale distributivo del sacchetto (canale food) e non quindi al contatto diretto con alimenti.
A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo e? punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita? ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Informiamo le Aziende che, a supporto di quanto predetto, e? a disposizione un parere legale.
Milano, 12 aprile 2012
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Come prevedibile, questa interpretazione non è stata accolta con favore dai fautori dei sacchetti biodegradabili e compostabili. Il Senatore del PD, Francesco Ferrante, uno dei più attivi nella lotta ai sacchetti di plastica, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente per sapere se è al corrente delle linee guida diramate da Unionplast e come intende intervenire, "almeno fin quando la vicenda non venga presa in carico dalla magistratura”.
Secondo Ferrante: "E’ grave che a suggerire come aggirare la normativa sia Unionplast, organismo di Confindustria che è punto di riferimento per tantissime aziende italiane.” Il senatore del PD non sembra avere dubbi sull'interpretazione del testo: “La legge del 24 marzo 2012 è molto chiara: in Italia si possono commercializzare solo sacchetti che siano biodegradabili conformi alla norma Uni 13432, e i sacchetti ‘riutilizzabili’ non aderenti alla norma Uni ma che abbiano degli spessori minimi e massimi definiti. I sacchetti ‘riutilizzabili’, solo quelli, devono poi contenere una percentuale di plastica riciclata con una percentuale che varia dal 10 al 30% a seconda della destinazione. Altre categorie, come surrettiziamente intende fare Unionplast con i suoi documenti ufficiali ai propri aderenti, non esistono, e dare tali indicazioni clamorosamente false è niente altro che un’istigazione a delinquere”.
{slide=Legge 28/12, Art.2}
ART. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione. {/slide}
Ad una attenta lettura, però, la legge su questo punto non ci pare per niente chiara, rendendo per lo meno lecito qualche dubbio interpretativo: il comma 3, quello che apre la porta alle plastiche da riciclo, non parla infatti di "sacchi riutilizzabili", ma generalmente di "sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002". Questi ultimi - si legge nel testo - per essere commercializzabili: "devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare".
In ogni caso, seguendo la vicenda dei bioshopper non si rischia di annoiarsi. E se non fosse per le centinaia di aziende del settore che da mesi aspettano una parola definitiva sull'argomento, per decidere se e come investire (o se e come fermare gli impianti), si potrebbe perfino sorridere...
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