11 luglio 2017 08:05
La Commissione Politiche UE della Camera dei Deputati ha approvato nei giorni scorsi un emendamento del governo alla Legge europea 2017 che incorpora nel testo sia le norme già in vigore relative ai divieti alla commercializzazione dei sacchetti per la spesa in plastica, sia nuovi limiti alla distribuzione di sacchetti ultraleggeri, con spessore inferiore a 15 micron, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta).
Si tratta delle stesse prescrizioni contenute nel DDL messo a punto dal Governo lo scorso novembre (leggi articolo), decaduto a causa dei tempi tecnici richiesti per ottenere l’approvazione da parte della Commissione europea. L’articolo 11-bis introduce nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica, necessarie per l’applicazione della nuova disciplina, in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron) e ultraleggero (sotto i 15 micron), nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili. Ulteriori disposizioni riguardano: le informazioni che devono essere rese ai consumatori; l’apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori; gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l’utilizzo di borse di plastica; l’organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente.
In aggiunta, il nuovo articolo 226-ter del D.Lgs. 152/2006 (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero) modificato dalla Legge europea 2017 in esame alla Camera, prevede che a partire dal 1 gennaio 2018 possano essere commercializzati esclusivamente sacchetti ultraleggeri biodegradabili e compostabili (secondo UNI EN 13432), con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, quota che sale al 50 percento a partire dal 1 gennaio 2020 e al 60 percento dal 1 gennaio 2021. In ogni caso, queste buste non potranno essere distribuite a titolo gratuito.
Il contenuto di materia prima rinnovabile dovrà essere certificato da organismi accreditati determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale, secondo lo standard UNI CEN/TS 16640.
A Conai viene affidato il compito di acquisire i dati sulla produzione e distribuzione di sacchetti monouso in plastica, che saranno elaborati dall’Ispra per calcolare l’utilizzo procapite, dato da inviare alla Commissione europea come richiesto dalla Direttiva europea 2015/720.
La Direttiva UE 2015/720 modifica la direttiva imballaggi (94/62/CE) su alcuni punti, al fine di favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (sotto i 50 micron) e ultraleggero (sotto i 15 micron). Gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie “atte a conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero”, che possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.
Per informazioni sul testo di legge: Camera dei Deputati
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