2 settembre 2019 09:42
La Regione Puglia vede riconoscere il suo diritto di vietare l’utilizzo in spiaggia di "contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso”, introducendo anche alcune restrizioni alla vendita di contenitori per alimenti e bevande nei locali con accesso alla spiaggia.
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto l'appello dell'Avvocatura regionale e ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado dal TAR Puglia su ricorso di Mineracqua, Confida, Assobibe, Italgrob e da un fornitore di prodotti da bar (leggi articolo), confermando le valutazioni già espresse dal Presidente della stessa Sezione con il decreto monocratico reso lo scorso 7 agosto (leggi articolo).
A darne notizia è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme al coordinatore dell'Avvocatura regionale Rossana Lanza. "Abbiamo vinto una battaglia di civiltà a tutela dell'ambiente per il futuro della nostra terra e dei nostri figli – ha commentato il governatore Emiliano – in questo modo tutti noi, amministratori, gestori dei lidi, cittadini, abbiamo la possibilità di tutelare e proteggere le bellezze dei mari pugliesi”.
La crociata di aziende e associazioni contro le ordinanze plastic-free va avanti: nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente sia il fumus sia il periculum sul ricorso di primo grado avanzato al TAR Abruzzo da Federazione Gomma Plastica e Isap Packaging contro l’ordinanza plastic-free del Comune di Teramo.
Secondo i giudici, infatti, l’ordinanza comunale impugnata non sembra essere stata adottata in conformità alla legge per la mancanza delle necessarie istruttorie e motivazione circa la sussistenza di una effettiva situazione di emergenza o di grave pericolo e dell'indicazione di un limite temporale di efficacia, connaturato al carattere straordinario dell’atto (…) ritenuto inoltre che - anche tenuto conto del carattere generale e omnicomprensivo del provvedimento impugnato - sembra sussistere il pericolo di danno dedotto alla luce dell’incidenza sulle scelte imprenditoriali sia della singola società appellante che dell’intera filiera produttiva. L’ordinanza del Comune abruzzese è stata quindi sospesa.
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